Le leggi sull'amianto e relativi Decreti Ministeriali della Sanità indicano esattamente le varie metodologie e procedure sul trattamento dei manufatti in amianto, MA vi sono anche Regolamenti che vengono redatte ed emesse anche a livello regionale, che Comunale, ed anche esse sono di rilevanza e pertanto debbono essere conosciute. SCAICA I PDF SEGUENTI:

Qui si elencano le principali Leggi sull'amianto, Decreti e Regolamenti Regionali:

- Min. Salute: Elenco Normative sull’amianto

- Legge 257/92 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

- D.M. Sanità 06/09/94 - Normative e metodologie tecniche

- D.M. Sanità 20/08/99 - Metodologie tecniche per gli interventi di bonifica.

- Min. Lavoro: ATTIVITA' Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità (ESEDI) 

- Regolamenti Regionali : Lombardia - ATS (Comune di Milano)   

- Regolamenti Regionali: Veneto (Usl - ARPAV Veneto- Dec. Reg.)  

- Regolamenti Regionali: Emilia Romagna (Assessorato Sanità) 

- Bonifica Amianto Emilia Romagna - Dove rivolgersi

- Come funziona il MICROSMALTIMENTO AUSL Emilia Romagna 

- Piani di Lavoro Amianto - Emilia Romagna

NORME E LEGGI SU AMIANTO

Informazione pubblica 

LEGGI I RIFERIMENTI NORMATIVI, CLICCA SULL'IMMAGINE PER APRIRE I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO


Per avere informazioni pubbliche si rimanda al nostro form per i contatti, dove potete richiedere informazioni di carattere  generale,  oppure potete inviarci direttamente una e-mail al nostro indirizzo:

info@portalenoamianto.com


Saremo lieti di risponder ed inviarvi i collegamenti a link desiderati.

Si possono trovare informazioni relative alle leggi europee ed italiane, notizie su eventi nazionali, e tanto altro.

Orari : Lun - Ven; Time:   09.00 - 18.00

Segreteria telef. : +39.02.56.56.83.87

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Community e Risorse

CONSULTA LA PRIMA LEGGE SULL'AMIANTO DEL 27/03/1992

Adempimenti su Immobili con Amianto 


ESTRATTO DEL DECRETO MINISTERO SANITA’ 06/09/1994 SUGLI ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI AVENTI MATERIALE CONTENTI AMIANTO.


<< ....Art. 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

         La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.

Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.

         Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale)....... 

In fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere invece attentamente valutati:
- il tipo e le condizioni dei materiali;
- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
- i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.


Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, quale ad esempio quella riportata in Allegato 5,

separatamente per ciascun'area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto.


...omissis...


… ART. 4a) PROGRAMMA DI CONTROLLO.

 Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:

 

1 - Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

2 - Tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

3 - Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

4 - Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; 

5 - nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aero-disperse all'interno dell'edificio…

omissis….>>

 

    NORME SULLE PROCEDURE DI BONIFICA TRAMITE LO SMALTIMENTO

    D.M. SANITA' 6/9/94

    NORME SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO

    Portale No Amianto consapevole dell'impatto ambientale creato dalla presenza dei materiali contenenti amianto,  lavora per divulgare le corrette informazioni ai cittadini.

    D.M. SANITA' 20/8/99

    NORME SUL METODO DI

    BONIFICA INCAPSULANTE

    Analisi di Materiali Contenenti Amianto

    Le analisi di materiali in massa si effettuano su campioni di materiali in opera o dismessi (es. coibentazioni, parti di edifici, guarnizioni, ecc.) allo scopo di caratterizzare la presenza di amianto. L'analisi è utile anche ai fini della classificazione del rifiuto, per confermare ovvero escludere la presenza di amianto nel materiale da smaltire.

    A seconda della tecnica analitica adottata è possibile rispondere alle seguenti domande:
    - Il materiale contiene amianto? (analisi qualitativa )
    - Qual è il tipo di amianto ? (analisi morfologica)
    - Quanto amianto contiene ? (analisi quantitativa - ponderale)

    Quando devono essere valutati gli aspetti qualitativi e/o morfologici (presenza/assenza di amianto nel materiale, tipo di fibre) si ricorre alle tecniche di microscopia. 

    Le tecniche di utilizzo più comune sono:
    - Stereomicroscopia
    - Microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF)
    - Microscopia elettronica a scansione (SEM)
    - Microscopia elettronica a trasmissione (TEM)

    I metodi gravimetrici utilizzati più comunemente sono:
    - Diffrattometria a raggi x (DRX)
    - Spettroscopia infrarossa con trasformata di Fourier (FTR)

    Sia la DRX, sia la FTR consentono di determinare la concentrazione ponderale di amianto nel campione e il tipo mineralogico di fibre. Entrambe le tecniche non permettono di rilevare concentrazioni di amianto inferiori all'1% (anche se la DRX nominalmente può arrivare all'incirca a 0,5%).  Qui di seguito sono messe a confronto le diverse tecniche analitiche illustrate, e viene proposto un criterio per la scelta del metodo analitico nell'analisi dei materiali in massa. 
    Da un punto di vista essenzialmente pratico si può affermare che: per confermare la presenza di amianto in un materiale è sufficiente la MOCF, invece  per determinare la concentrazione di amianto in un materiale bisogna ricorrere a tecniche analitiche gravimetriche (DRX o FTR),  per affermare con assoluta certezza l'assenza di amianto è necessaria la microscopia elettronica (SEM o TEM).